Art. 1.
(Finalità e contenuti).

      1. La presente legge:

          a) definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;

          b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali di cui alla lettera a), al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema tributario;

          c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 119 della Costituzione;

          d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni

 

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per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

          e) definisce i criteri per il finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

      2. Per le finalità indicate al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, aventi ad oggetto:

          a) le regole fondamentali cui devono attenersi le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

          c) i tributi propri delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

          d) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

          e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, i criteri del loro riparto tra i singoli enti e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

          f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

          g) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento

 

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delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni;

          h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

          i) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

      3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi contenuti negli articoli da 2 a 20.
      4. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, provvede a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per le regioni, per le province e per i comuni.